TFR – Trattamento di fine rapporto

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una somma che il lavoratore accumula durante gli anni di lavoro e che gli spetta al termine del rapporto di lavoro subordinato. Conosciuto anche come liquidazione o buonuscita, il TFR è regolato dall’articolo 2120 del Codice civile. Esso viene erogato indipendentemente dalla causa della cessazione del rapporto di lavoro, che può essere il licenziamento, le dimissioni, la cessazione dell’attività per fallimento dell’azienda, la risoluzione consensuale del contratto con il datore di lavoro o anche in caso di morte del lavoratore.

Il TFR è stato istituito dalla legge 297/1982 e successivamente modificato dalla legge 252/2005 in relazione alla previdenza complementare. La somma accumulata viene spesso utilizzata come garanzia in caso di prestiti concessi ai dipendenti.

Il lavoratore ha diverse opzioni su come utilizzare il TFR accumulato. Può scegliere di lasciare il TFR in azienda come liquidazione al termine del rapporto di lavoro, oppure decidere di trasferirlo a un fondo di previdenza complementare, in modo da garantirsi una pensione aggiuntiva. In quest’ultimo caso, il lavoratore può usufruire della deducibilità fiscale dei contributi versati.

Un’altra possibilità, introdotta dalla Legge di Stabilità del 2015, è quella di ricevere il TFR direttamente in busta paga ogni mese, aumentando così lo stipendio netto. Tuttavia, questa opzione non è sempre vantaggiosa, in quanto comporta un aumento della tassazione. Va notato che il TFR percepito alla fine del rapporto di lavoro è soggetto a tassazione separata e non viene sommato al reddito annuale.

In alcune situazioni, come previsto dalla legge 297/82, è possibile chiedere un anticipo sul TFR, ma l’acconto non può superare il 70% della somma maturata. Le ragioni per richiedere l’anticipo includono l’acquisto o la costruzione della prima casa, il congedo di maternità facoltativo e spese mediche straordinarie.

Per calcolare il TFR, si considera lo stipendio del dipendente e la durata del suo impiego. L’importo del TFR viene calcolato dividendo per 13,5 il totale della retribuzione annua lorda. Maggiore è il numero di anni di servizio, maggiore sarà l’importo accumulato. Il TFR netto si ottiene sottraendo il contributo INPS dello 0,5%. Il diritto al TFR si prescrive in cinque anni, a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.